ORGANIZZAZIONE - LEGGE 231

La società ha approvato il proprio modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex. D.Lgs. 231/2001 è strutturato in due parti:

1) Parte Generale: in tale sezione si fornisce ai destinatari del Modello un quadro sintetico sulla realtà dell’Ente e sulla sua attività, sulla normativa di riferimento, sulla funzione del Modello adottato e sui suoi principi ispiratori.

Si indica altresì la presenza dell’Organismo di Vigilanza e vengono stabilite sia le modalità di diffusione del Modello sia all’interno dell’Ente che all’esterno che le modalità di formazione obbligatoria del personale.

2) Parte Speciale: si compone di tante sezioni quante sono le singole categorie di reato a rischio. All’interno di ogni sezione si indicano i reati ipotizzabili, le funzioni coinvolte, le modalità di commissione del reato, le procedure di controllo adottate al fine di ridurre i rischi. Al Modello 231 deve essere allegato:

1) Il Codice Etico;

2) Il Sistema disciplinare;

3) I Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza;

4) Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza. I Modelli 231 devono rispondere alle seguenti esigenze:

• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire (procedure e regole);

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (risorse finanziarie);

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli (obblighi informativi);

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (sanzioni e sistema disciplinare).

Secondo l’art. 30 del D.Lgs 81/2008 i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti per le parti corrispondenti.”